STATUTO DEL COMITATO QUARTIERE SPADOLINI
Art.1 Costituzione e scopo
1.1
È costituito il Comitato Quartiere Spadolini, di cui fanno parte le vie Giovanni Spadolini, Carlo De Angeli, Pietrasanta, Pompeo Leoni, Erasmo da Rotterdam, di seguito nominato Comitato, con sede provvisoria in Milano, via Giovanni Spadolini 11/b.
1.2
Il Comitato non ha scopi di lucro, è apartitico e aconfessionale.
1.3
Scopo del Comitato è di:
contribuire alla diffusione tra i cittadini del quartiere di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale;
promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita e preservare i diritti dei cittadini residenti nel quartiere;
rappresentare le istanze degli abitanti del Quartiere Spadolini di Milano;
stimolare e verificare l'operato delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione.
1.4
La durata del Comitato è a tempo indeterminato ed il suo scioglimento potrà avvenire solo per volontà dell'Assemblea.
Art.2 Organizzazione
2.1
Lo scopo del Comitato è perseguito tramite l'Assemblea del Comitato.
2.2
Tutte le cariche nell'ambito del Comitato sono su base volontaria e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.
Art.3 Assemblea del Comitato
3.1
La partecipazione all'Assemblea è personale e diretta; il diritto di voto è riservato solo agli iscritti al Comitato. In caso di impedimento è possibile votare per delega scritta.
3.2
L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione avviene con comunicazione sia in forma scritta sia in formato elettronico, ovvero telefonico.
3.3
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato in collaborazione con il Segretario. Le Assemblee sono aperte e pubbliche, salvo diversa decisione del Comitato.
3.4
Gli abitanti del Quartiere Spadolini possono chiedere, per iscritto, al Presidente del Comitato, di mettere all'ordine del giorno le proprie proposte che verranno preventivamente vagliate ed eventualmente inserite nell'O.d.G. della prima Assemblea da convocare.
3.5
Possono fare parte in qualunque momento, previa richiesta scritta al Comitato, tutti gli abitanti delle vie di cui al punto 1.1 che, condividendone lo scopo, intendono contribuire fattivamente al suo perseguimento nelle forme previste dal presente Statuto.
3.6
Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, e il Segretario, che rimangono in carica 2 anni.
3.7
Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.4 Presidente
4.1
Il Presidente viene eletto dal Comitato tra i suoi membri e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento.
4.2
Il Presidente rappresenta il Comitato in tutti i suoi rapporti con terzi.
4.3
Il Presidente cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative, firma le convocazioni, le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche, i comunicati stampa, gli articoli di giornale, manifestini e quanto altro abbia rilevanza pubblica. Gli incontri ufficiali con gli Enti Pubblici e le Amministrazioni interessate alle iniziative del Comitato sono organizzate attraverso lo strumento della delegazione alla quale partecipa di diritto il Presidente.
4.4
Il Presidente firma contestualmente al vice Presidente i pagamenti.
4.5
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
4.6
All’atto della sua costituzione il presidente del Comitato è il sig. Leone Talia.
5.1
Il Vice Presidente viene eletto dal Comitato tra i suoi membri e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento.
5.2
Il vice Presidente, viene nominato dal Presidente. Resta in carica per tutto il mandato del Presidente stesso che ne ha disposto la nomina, salvo revoca, che può essere deliberata motivatamente dal Presidente.
5.3
Il vice Presidente tiene la cassa e le operazioni di spesa.
5.4
Il vice Presidente, quando richiesto, deve sottoporre al Comitato il rendiconto economico.
5.5
Compito del vice Presidente è esercitare le funzioni tipiche del Presidente in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.
5.6
All’atto della sua costituzione il vice Presidente del Comitato è il sig. Alessandro Ghiglieri.
Art.6 Segretario
6.1
Il Segretario viene eletto dal Comitato tra i suoi membri e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento.
6.2
Il Segretario ha il compito di predisporre i documenti per l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Comitato, curare l'archivio e organizzare operativamente le riunioni.
Art.7 Patrimonio
7.1
Il Patrimonio del Comitato è costituito dalle sottoscrizioni dei membri del Comitato e da eventuali erogazioni e donazioni.
7.2
I membri del Comitato potranno liberamente versare, all’atto dell’iscrizione, un contributo di sostegno il cui ammontare è 10,00 euro
7.3
L'ammontare del contributo viene, eventualmente rideterminato dai membri del Comitato.
7.4
Le somme comunque raccolte dovranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi del Comitato (art. 1.3).
Art.8 Rendiconto
8.1
Il rendiconto economico deve essere redatto annualmente e riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre.
8.2
Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato dovrà redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea.
Art.9 Disposizioni generali
9.1
È fatto esplicito divieto agli abitanti aderenti al Comitato di svolgere propaganda politica nel corso delle iniziative organizzate.
9.2
All'atto di scioglimento del Comitato, il patrimonio sarà devoluto ad opere assistenziali o sociali nei termini deliberati dall'Assemblea.
9.3
Tutte le cariche sono elette contestualmente in un'unica convocazione ed ordine del giorno del Comitato.
Nel caso di nuova nomina durante il mandato, la carica termina comunque alla scadenza naturale.
Tutte le cariche rimangono comunque attive sino alle nuove nomine.
9.4
Il presente statuto, a maggioranza dei partecipanti all’Assemblea, potrà essere modificato in qualsiasi momento si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Comitato.